La disciplina del WhistleBlowing è introdotta dal D.lgs 24/2023 in attuazione della normativa europea 1937/2019; per AFGP l’obbligo di una procedura WhistleBlowing inizia il 17/12/2023.
Il whistleblower (“segnalatore”) è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Sono legittimati a segnalare i lavoratori di AFGP a qualsiasi titolo (dipendenti, collaboratori, autonomi, apprendisti, tirocinanti, volontari, amministratori, membri dei vari organismi di direzione e controllo) e i collaboratori, liberi professionisti o consulenti che prestano la propria attività presso AFGP.
Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico. La segnalazione può riguardare principalmente:
(si veda in allegato la procedura completa)
Il segnalatore è tutelato dalla Legge solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere:
Il segnalatore può perdere le tutele. Infatti quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.
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